Statuto

Articolo  1 (denominazione e sede)

E’ costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “G.A.M. – Gruppo di Animazione Missionaria – Caldogno – Onlus “ con sede in Via Zanella n° 2 nel Comune di Caldogno (Vicenza) .

L’Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale ” o l’acronimo “ Onlus ” .

Articolo  2 (finalità)

L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
Le finalità che si propone sono in particolare:
a – L’assistenza, il recupero , l’educazione, la formazione di bambini e giovani in difficoltà fisiche, sociali ed economiche, per uno sviluppo equilibrato della persona;  interventi a favore di persone povere, disagiate ed emarginate, ragazze madri, e comunque tutte quelle iniziative volte a prevenire e recuperare le devianze sociali.
b – La  promozione e la diffusione della cultura dei Paesi del Terzo Mondo, in particolare africana e sud americana, anche  mediante la diffusione di oggetti, libri, scritti e altro materiale divulgativo. La promozione degli scambi culturali fra le diverse Comunità immigrate presenti sul territorio, di diversa provenienza, cultura, razza e religione, attivando interventi per il sostegno alla formazione, al lavoro e all’inserimento sociale in genere.
c – L’identificazione e la realizzazione con le collettività estere e/o i loro rappresentanti, di interventi di cooperazione allo sviluppo socio-economico e di  recupero del tessuto sociale e sanitario in ambienti di particolare degrado, mediante la promozione della scolarizzazione, del lavoro, dell’educazione e dell’associazionismo, per  migliorare la qualità della vita e promuovere la dignità della persona.
L’attivazione di iniziative atte a sviluppare adozioni a distanza.
d – La realizzazione e sostegno di iniziative tese a diffondere ed incrementare la cultura della pace, della solidarietà, della sobrietà e del rispetto dell’ambiente.

Articolo 3 (descrizione dei programmi)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 l’Associazione potrà promuovere:
a - La creazione di strutture sociali e/o sanitarie idonee al raggiungimento delle finalità .
b – L’organizzazione e l’esecuzione di progetti per consentire ai soci e simpatizzanti, valorizzando le professionalità di ciascuno, di impiegare il proprio lavoro nel tempo libero  a favore dell’associazione, di altre associazioni, di enti pubblici o privati, e di persone bisognose per la realizzazione dei programmi approvati.
c – L’organizzazione di mostre, incontri, premi, campagne pubblicitarie, eventi e manifestazioni, per informare ed educare la cittadinanza allo sviluppo sociale e sensibilizzarla sulle tematiche programmate.
d – L’organizzazione di momenti ricreativi e sportivi per persone giovani e anziane in particolare, al fine di favorire l’aggregazione tra le varie generazioni.
e – La promozione e il sostegno di programmi per l’apprendimento di tecniche lavorative e per la formazione professionale, rivolti alle aree del Terzo Mondo, per consentire loro autonomia ed autosviluppo.
f - La realizzazione, nei Paesi del Terzo Mondo, in particolare del Continente Africano e dell’America Latina, di strutture scolastiche, centri di formazione-lavoro, centri ambulatoriali e nutrizionali e centri di aggregazione, diretti da personale specializzato e dotate in modo da poter dare ai minori ed alle persone emarginate uno sviluppo fisico, intellettuale e sociale idoneo a metterle in grado di socializzare con gli altri e di intraprendere attività lavorative e favorire così lo sviluppo equilibrato della persona e il recupero del tessuto sociale.
g - Gestire e acquisire appalti e stipulare convenzioni per l’espletamento delle proprie finalità, comprare,  modificare,  affittare o noleggiare beni immobili, mobili e mobili registrati, necessari per l’attività dell’Associazione o per la realizzazione dei suoi progetti. Acquistare e noleggiare attrezzature e materiali inerenti alle attività svolte .
h – Organizzare eventi per la raccolta di fondi, per la raccolta gratuita di beni e strumenti da offrire in vendita o da destinare direttamente nelle regioni interessate, per vendere oggetti, libri e prodotti provenienti dalle regioni che l’associazione intende sostenere. Adottare ogni altra forma di raccolta compatibile con lo stato di ONLUS.
i - Aderire, coordinarsi e/o integrarsi con altri organismi Pubblici e Privati, con scopo analogo o di livello superiore, su strategie di intervento comuni di solidarietà.
k – Accettare liberalità e donazioni, richiedere e assumere tutti i contributi e le agevolazioni messe a disposizione dallo Stato, da Regioni, Province, Comuni, da Enti Pubblici e Privati e dall’Unione Europea .

Articolo 4 (Soci)

1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. E’ ammessa la possibilità di appello entro 30 giorni all’Assemblea. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. I soci possono essere:
Ordinari – coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea.
Sostenitori – coloro che oltre la quota ordinaria , erogano contribuzioni volontarie straordinarie .
Benemeriti – persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
5. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 5 (Diritti e doveri dei Soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Articolo 6 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
4. E’ ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 giorni all’Assemblea e comunque è ammesso il ricorso al giudice ordinario.
5. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

Articolo 7 (Organi sociali)

1. Sono organi dell’associazione :
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 8 (Assemblea)

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 9 (Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea deve :
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione
- approvare l’eventuale regolamento interno
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo
- approvare il bilancio preventivo e rendiconto consuntivo
- deliberare su quanto altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo

Articolo 10 (Validità dell’Assemblea)

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione , da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega .
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno .
4. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci .

Articolo  11 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza o impedimento, da un componente rispettivamente dell’Assemblea o del Consiglio direttivo appositamente nominati ad inizio seduta; i verbali sono sottoscritti dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo  12 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da  un minimo di tre ad un massimo di sette membri , eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più Consiglieri , il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per  nuove elezioni.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti .
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo; fissa l’importo della quota sociale annuale.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno ed è convocato dal Presidente secondo scadenze prefissate o quando lo ritenga opportuno o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti.

Articolo  13 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Articolo  14 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da :
a)- Contributi e quote associative
b)- donazioni e lasciti
c)- proventi derivanti da attività istituzionali e attività connesse
d)- Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000
2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse .
3. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo  15 (Bilancio , Rendiconto economico-finanziario)

1. Il bilancio economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo .
3. Il bilancio economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Esso è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale .

Articolo  16 (Consorzi / Coordinamenti)

L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento degli scopi statutari, può consorziarsi o riunirsi in coordinamento con altre ONLUS della zona e/o Associazioni che operano nel medesimo ambito.

Articolo  17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea e con le modalità di cui all’art. 10.
L’Associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 , comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo  18 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.